La Storia - Statuto Congregazione del SS. Crocifisso - Anno 1777
REGOLE E CAPITOLI
DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS. CROCIFISSO DELLA CITTÀ DI SESSA
ERETTA NEL VENERABILE MONASTERO DEI PP. DI S. ANTONIO DI DETTA CITTÀ

Perché la suddetta confraternita
possa esercitarsi maggiormente nel servizio di Dio, nella edificazione del
Pubblico e nel soccorso dei poveri, ed affinché si evitino in ogni futuro
tempo le liti che suggerir potrebbero la depravata umana natura, si
stabiliscono le presenti Regole e Capitoli da osservarsi da ora in avanti
per il buon regolamento di essa.
I - Che dopo i vespri della seconda domenica del mese di
settembre di ciascun anno debbano e siano tenuti i fratelli della
arciconfraternita, precedente chiamata generale al numero di ventuno e non
meno senza che però sia vietato di essere in maggior numero, congregarsi
nell'oratorio della medesima,eretto nel Venerabile Monastero, ed unitamente
col priore ed officiali di procedere alla elezione dei nuovi officiali che
si farà nel seguente modo. Il priore con due assistenti nomineranno tre
fratelli, i più morigerati e dabbene, i più abili e idonei, ai quali non
osti impedimento alcuno a tenore delle leggi. Cioè ne nomineranno uno
ciascuno e questi con voti segreti dati per via di bussola da ciascuno dei
fratelli che sono intervenuti nella elezione, si bussoleranno
successivamente e chi di essi avrà avuto maggior numero di voti superiore
alla metà dei congregati resti eletto per nuovo priore di quell'anno
prendendo possesso nella terza domenica del suddetto mese. Essendo però
tutti e tre esclusi si farà nuova nomina praticandosi le stesse solennità
sin tanto che sortirà l'elezione; ed in caso di parità di tutti si tirerà a
sorte e lo stesso si osservi sia per 1'elezione che per ogni altra
occorrenza. I voti devono essere ricevuti dal segretario e numerati in
presenza degli attuali officiali maggiori, e registrati in un libro a tal
uopo destinato. E questo numero prefisso di votanti si dovrà avere
inviolabilmente tanto nella elezione di officiali che pro tempore si farà,
quanto in ogni altro affare della confraternita che si dovrà trattare e così
si continuerà in futurum affiggendo otto giorni prima la Cartella
nell'oratorio, sottoscritta dal priore e dal segretario che pro tempore
saranno, esprimendosi in essa quanto si deve trattare, di modo che ogni
fratello ne abbia antecedentemente notizia. Ma se nella seconda domenica di
settembre non interverranno nella elezione da farsi tanti fratelli che
compongono il suddetto numero di ventuno, allora si rimanderà l’elezione
alla terza domenica di settembre e il priore per mezzo del portinaio dovrà
avvisare i fratelli della futura elezione che si farà in detta terza
domenica. E se in tale giorno neanche interverrà il suddetto numero di
ventuno fratelli si possa fare l'elezione con quelli che sono intervenuti.
II - Che i suddetti nuovi priore e assistenti appena avranno
preso possesso nel modo suddetto, dovranno immediatamente nominare ed
eleggere in piena congregazione il segretario, il Maestro dei Novizi, e due
sacrestani, e tutti questi devono essere eletti dai fratelli più probi,
dabbene e sufficienti; ed eleggeranno anche il portinaio che può essere
anche una persona esterna al Corpo della Congregazione per l'ufficio che
deve esercitare. Ed infine sarà nominato ed eletto, con maggioranza dei voti
segreti dei fratelli, il Cassiere che dovrà esigere e scrivere in un libro
tutti gli introiti ed esiti dell'arciconfraternita, resti però avvertito che
non può spendere nulla senza 1'ordine per iscritto del priore, di uno degli
assistenti e del segretario, o dal segretario e da ambedue gli assistenti in
mancanza del priore, altrimenti non sarà considerato idoneo per occuparsi
dei conti.
III - Che i suddetti officiali e cassiere una volta che avranno
concluso rispettivamente l'anno della loro amministrazione, entro due mesi
sono tenuti a dare chiaro e lucido conto della loro amministrazione, a
tenore delle leggi, a due visori che quindi dovranno essere eletti in piena
congregazione con voti segreti e precedente "nota dei sospetti". E una volta
avvenuta l'elezione si procederà alla visione dei conti: sono da tener in
conto la liberatoria, creditoria e significatoria a loro beneficio; ma se
risultassero debitori e venissero significati nel perentorio termine di
quindici giorni saranno tenuti ed obbligati a soddisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in caso di mancanza, - della quale farà fede il
segretario, - cioè se non adempiranno entro i quindici giorni, saranno
chiamati in giudizio secondo le Reali Determinazioni.
IV - Ogni domenica, dopo la celebrazione della messa, il priore,
con il parere dei due assistenti, deve mandare due fratelli a visitare i
carcerati delle carceri della Città, e trovandovi qualcuno che si trovasse
chiuso li per debito civile devono riferirlo subito a priore e assistenti
che devono parlare subito con il creditore: se possono accordarsi con lui
devono farlo scarcerare subito pagando al creditore la somma che doveva
avere con il denaro della arciconfraternita purché non oltrepassi i trenta
carlini. Il carcerato sia però persona dabbene, ne farà fede il parroco; e
se il carcerato fosse debitore di una somma maggiore e al priore e
assistenti non riuscisse di accordarsi con il creditore per la somma di
trenta carlini, non possono prendere iniziative ma devono parlarne in
congregazione e fare quello che verrà stabilito dai fratelli congregati con
voti segreti, tenendo sempre presenti le rendite che l'arciconfraternita
conserva per i pesi di messe e maritaggi a povere donzelle della Città.
Se il priore avesse notizia di qualche fratello povero malato manderà di
volta in volta due fratelli a visitarlo e trovandolo bisognoso di qualcosa
dovrà fargliela somministrare a spese della confraternita. E lo stesso se
qualche fratello si trovasse in difficoltà e chiedesse qualche elemosina al
priore o soccorso, deve farlo secondo la possibilità della confraternita, in
questo caso, così come per ogni atto di spesa, il priore, uno dei due
assistenti e il segretario devono presentare il mandato al cassiere; si
avverte però il priore di essere prudente avendo sempre riguardo delle
possibilità della confraternita. E trattandosi di spese straordinarie
superiori a trenta carlini, o di altra questione grave che tocca l'interesse
universale della confraternita, nessuna iniziativa può essere presa
arbitrariamente ma ogni cosa deve essere proposta in congregazione e si farà
quello che sarà stabilito con maggioranza di voti segreti dei fratelli.
In ogni mese di novembre di ogni anno, dopo il giorno della
commemorazione dei Morti, il priore farà celebrare dodici messe cantate di
requiem per 1'anima di fratelli defunti, cioè il lunedì dopo la seconda
domenica di ogni mese, e così facendo soddisfare ogni peso di messe; però
per la celebrazione di queste messe siano sempre preferiti i sacerdoti che
sono fratelli, e in mancanza di questi i sacerdoti fratelli o figli dei
fratelli della confraternita. E qualora questi non fossero assidui nella
celebrazione delle messe, dopo essere stati avvertiti della loro mancanza
per tre volte, - ne farà fede il segretario, sia lecito al priore e ad uno
degli assistenti rimuoverlo e farle celebrare dai sacerdoti Secolari o
Regolari che sembreranno loro più idonei. E quando trapasserà qualche
fratello che sarà stato affezionato e benefattore della confraternita ed
avrà frequentato la congregazione, il priore, assistenti e fratelli si
congregheranno nell'oratorio la mattina al segno della campana del Monastero
con la solita assistenza del Padre spirituale della confraternita, eletto
con voti segreti dai fratelli, e reciteranno per la sua anima l'Ufficio dei
Morti e gli faranno celebrare una messa di requiem. E per ogni altro
fratello che trapasserà gli officiali e fratelli che saranno invitati dai
suoi parenti, vestiti del sacco, con l'insegna dell'arciconfraternita,
devono accompagnare gratis il cadavere e portarlo a seppellire nella
sepoltura della confraternita che è dentro la chiesa dei PP. di S. Antonio,
o nella chiesa che scelgono i suoi parenti, accompagnato dal Padre
spirituale suddetto che oltre della nuda e semplice spiritualità non può
inserirsi nella temporalità della confraternita.
Inoltre gli officiali con i fratelli ogni domenica mattina, come in ogni
altra festività importante, al segno della campana del Monastero devono
congregarsi nell'oratorio dove devotamente reciteranno la Coronella,
sentiranno la S. Messa e faranno altre opere di pietà diretti dal Padre
spirituale della confraternita, e in mancanza di questo di un altro padre
eletto con maggioranza dei voti segreti dei fratelli. E allo stesso modo lì
si congregheranno ogni venerdì mattina a recitare l'Ufficio dei Morti.
Infine nel caso in cui ci fosse qualcuno che desidera essere ammesso per
fratello si esortano priore e assistenti ad accertarsi che sia persona
proba, dabbene e timorata di Dio. Verificate queste qualità possono proporlo
in prima congregazione e, concorrendo la maggioranza dei voti segreti dei
fratelli, sia ricevuto e quindi come novizio per un anno intero intervenga
con frequenza nelle congregazioni che nei suddetti stabiliti giorni si
terranno nell'oratorio. Così sarà iscritto tra i fratelli e se qualcuno dei
fratelli per un anno continuo avrà tralasciato di intervenire nelle
congregazioni, a meno che non siano stati legittimamente impediti, il priore
potrà cassarli come contumaci dal libro in cui si annotano tutti i fratelli
e dalla tabella in cui sono iscritti, e mai più saranno nominati o eletti
per alcun officio - beninteso però che per questa sua mancanza debba essere
prima avvertito per ben tre volte dagli officiali - e con fede del
segretario in piena congregazione si procederà all'atto di cassazione con
maggioranza di voti segreti.

Avendo maturamente considerato il tenore di queste
Regole, poiché non contengono nulla che pregiudichi la Regal Giurisdizione
ed il Pubblico ma sono semplicemente dirette al buon governo della
congregazione, precedente il parere del Regio Consigliere Don Domenico
Potenza, son di voto che possa concedere il consenso sia alle Regole che
alla Fondazione della congregazione con il Regio Assenso, ma con delle
clausole:
I |
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Che la congregazione non possa fare acquisti essendo nella legge
di ammortizzazione, perciò siccome la congregazione ha
l'assistenza giuridica dal momento del Regio Assenso, tutti gli
acquisti precedenti sono illeciti. |
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II |
- |
Che nelle esequie sia sempre valido il diritto del parroco. |
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III |
- |
Che processioni ed esposizioni si facciano solo previa licenza. |
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IV |
- |
Che i fratelli chierici non possano godere né la voce attiva né
quella passiva, né avervi ingerenza. |
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V |
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Che nella reddizione si conservi il patto del cap. X par. I pag.
5 del Concordato. |
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VI |
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Che i razionali non siano debitori della
congregazione. |
Napoli, 7 Aprile
1777
Il Cappellano Maggiore ha
visto e approvato
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