La Storia - Statuto Congregazione del Monte dei Morti - Anno 1632
REGOLE DEL REGIO MONTE DEI MORTI DELLA CONGREGAZIONE DEL SS. CROCIFISSO
NEL CONVENTO DEI PP. CONVENTUALI DI S. GIOVANNI FONDATO NEL 1632
Illustrissimo signore, i governatori
e fratelli della congregazione del SS. Crocifisso fondata nel convento e
chiesa di S. Giovanni della città di Sessa fanno intendere a Vostra
Eccellenza come per loro devozione e ad umiltà di altre persone devote hanno
fondato un Monte per aiuto dell'anime del purgatorio, e siccome vedono che
il Re comincia e favorire queste associazioni ispirando la mente dì molti ad
aiutarle, supplicano VE di concedere loro l'assenso regio conforme alle
capitolazioni da essi fatte per la fondazione stabilimento e governo del
detto Monte ponendosi sotto la protezione di SM e di VE.
Regole del Monte dei Morti della
congregazione del SS. Crocifisso fondata nel convento dei PP. Conventuali di
S. Giovanni di Sessa: desiderando i fratelli di quella di fare qualche opera
pia per servizio di Dio e del prossimo hanno pensato di erigere un Monte per
le anime dei fratelli defunti, per aiuto dei quali vogliono che ogni opera
che si farà sia indirizzata.
Ma poiché lo stabilimento delle leggi è la base sicura di ogni regolato
governo i fratelli si preservano di osservare i presenti stabilimenti.
I - Che essendo nella chiesa di S. Giovanni di Sessa dei PP.
Conventuali una cappella con 1'altare privilegiato detta "del SS.
Crocifisso" dei confratelli della compagnia, dotata di infinite indulgenze,
si faccia dire ogni Venerdì una messa di requiem nell'altare della cappella
o dell'oratorio della congregazione, sia dai padri di quel luogo sia da
sacerdoti forestieri, per le anime scordate.
II - Ogni Venerdì si congregheranno i fratelli nell'oratorio prima
che si celebri la messa, e dopo reciteranno devotamente, con l'assistenza
del padre della congregazione potendo, 1'Officio dei morti con altre devote
orazioni a suffragio delle anime dei defunti fratelli e sorelle del Monte.
III - Il primo giorno dopo la commemorazione dei defunti si celebri
un funerale per tutti i fratelli del Monte defunti, con apparato
proporzionato e con intervento di tutti quei fratelli che potranno,
applicando le loro orazioni e indulgenze, da impetrarsi in quei giorni o nel
medesimo giorno dei morti, all'anime dei fratelli defunti; e gli officiali
dispenseranno ai poveri vergognosi o mendicanti quelle elemosine che
stabiliranno, avvertendo di farlo con esempio ed edificazione del prossimo.
IV - Che se un giorno piacendo al Signore il Monte acquistasse beni,
possa fare alcuni maritaggi di persone povere e poste in pericolo, dando
loro quella dote che decideranno gli officiali; si avverta però che le
figliole non siano serve in casa di alcuno, né di mala fama, e passino prima
per bussola a voti segreti con la maggior parte dei voti degli officiali,
cioè il Governatore, due assistenti e quattro deputati, o che la metà della
dote sia data libera e 1'altra metà si tenga in custodia cosi che morendo la
donna senza figli legittimi o nati questa metà torni al Monte.
V - Se qualcuno ispirato da Dio lascerà una somma notevole di denari
o altra cosa di valore come stabili o mobili al Monte, gli officiali saranno
obbligati a fargli fare i funerali con l'assistenza di tutti i fratelli che
vorranno intervenire, o nella chiesa dei PP. Conventuali, o in altra chiesa
a loro arbitrio con la maggior posa e solennità possibile; oltre alle messe
prescritte gli faranno dire altre 100 messe in altari privilegiati subito
dopo la morte, o più ancora conforme a quello che si lascia o ad arbitrio
degli officiali, avvertendo che se il lascito è di rendita notevole il Monte
è obbligato a far fare ogni anno un anniversario per gratitudine, e far dire
altre messe ad arbitrio degli officiali.
VI - Avendo il Monte molte sostanze, come si spera con l'aiuto di
nostro Signore, si determina che conforme alle rendite e possibilità, gli
officiali con quattro deputati possano stabilire che si aiutino i fratelli
della congregazione e poi anche quelli dell'opera che o per vecchiaia o per
altra inabilità o disgrazia siano caduti in grande povertà, aiutandoli di
volta in volta.
VII - Morendo qualche fratello di quelli che si sono tassati ad un
tanto al mese come si dirà appresso, se avrà contribuito per un anno
continuo, si diranno cento messe nei suddetti altari della cappella della
confraternita e in altri altari privilegiati appena si saprà della morte, e
si manderà agli eredi la nota di quei luoghi pii in cui si celebreranno le
messe, o si affiggerà la nota alla porta della casa del defunto per
sicurezza di chi resta e per chiarezza della verità.
VIII - Chi però morisse nel primo anno che si è iscritto al Monte,
oltre a partecipare ai funerali si diranno anche molte messe ad arbitrio
degli officiali, e chi non avesse continuato a pagare per tre mesi senza
legittimo impedimento avrà tante messe quanti i carlini che avrà pagato.
IX - Per il governo del Monte e dell'opera si stabiliranno alcune
persone che dovranno essere della congregazione del SS. Crocifisso -
Governatore, due assistenti e quattro deputati - che saranno eletti dalla
congregazione; un razionale e un esattore che saranno eletti dal Governatore
e assistenti. I governatori si eleggono al fine di intervenire nei
parlamenti delle questioni gravi del Monte e nei casi che si nominano in
questi capitoli. Il Governatore riceverà il denaro e lo riporrà in una cassa
da conservarsi presso di se, o dove meglio crederanno gli officiali, che
sarà serrata con tre chiavi diverse delle quali una la terrà il Governatore
e le altre i due assistenti.
I libri dell'introito ed esito li conserverà il Governatore non pagando
denari senza la volontà degli assistenti, e sia anche suo pensiero di tenere
il conto di quante messe si diranno e di pagare i sacerdoti prendendo da
loro le fedi delle messe dette mese per mese o un altro tempo più opportuno.
Il razionale terrà il libro maggiore dove annoterà tutti i nomi e le tasse
di quelli che si iscriveranno all'opera, legati, elemosine e i nomi di tutti
come gli sarà ordinato dagli officiali. In più il razionale farà un libro in
cui annoterà tutte le conclusioni ed ordini che saranno fatti dagli
officiali, cioè Governatore, due assistenti e quattro deputati, con il
parere della congregazione. L'esattore avrà pensiero di riscuotere le tasse
conforme al modo ed ordine che gli sarà dato e che si dirà appresso. Infine
quello che sarà sacrestano della congregazione o confraternita sarà anche
conservatore delle cere ed altri mobili del Monte, dandone conto agli
officiali quando finisse l'officio.
X - Per formare maggiormente l'esenzione del Monte, come si dirà
appresso, da ogni altra giurisdizione fuorché dalla regia, si ribadisce che
anche se i beni, la congregazione e la cappella del Monte o anche le nostre
cose fossero unite ed incorporate al convento e chiesa di S. Giovanni dei
PP. Conventuali, non per questo l'opera nostra è fondata e governata da
ecclesiastici, in quanto i laici si contraddistinguono dalle persone
ecclesiastiche, non entrando i padri né nella fondazione né nella
amministrazione del Monte, e anche se li ammettiamo ad amministrare i divini
offici insieme a noi il padre che pro tempore terrà pensiero della
congregazione o altro in qualsivoglia occasione, lo si fa solo perché
vogliamo mostrare volontà grata ed amorevole ai suddetti padri, e portare
quella riverenza che ci pare conveniente al nostro padre spirituale che ci
regge nella congregazione. Del resto sarebbe anche lecito per i fratelli
pregare i padri di non intervenire perché altrimenti sarebbe turbata la
giurisdizione regia.
XI - Si supplicherà Sua Beatitudine che conceda con Apostolica Bolla
che in futuro il Monte non possa essere impetrato né dalla sede apostolica
né da altro sotto il titolo di beneficio ecclesiastico, ma che per sempre
resti sotto la cura e il reggimento dei ministri laici, e anche che non
possa essere gravato di alcun peso di decima o altra imposizione, e cose
simili in ogni caso si fosse imposta alle rendite dei luoghi pii.
XII - Una volta o più al mese, secondo il bisogno, si congregheranno
il Governatore, i due assistenti e i quattro deputati con il padre della
congregazione se ce ne fosse bisogno per il buon reggimento del Monte, per
informarsi dello stato del Monte e scrivere quello che bisognerà, e per
concludere qualsiasi cosa basterà la maggioranza dei votanti che avranno
tutta l'autorità che avrebbero se tutti convenissero. Dal che si conclude
che si dovrà chiamare anche il razionale per l'officio dei voti come nel
cap. IX.
XIII - Per fondare bene il Monte è necessario che tutti quelli che
vorranno concorrervi e parteciparvi si tassino un carlino il mese per tutta
la vita da pagarsi anticipatamente, e se vorrà potrà redimersi da queste
tasse in una volta o più dando il capitale che è di 10 ducati; se però vi
fosse persona che per impotenza o sua volontà non volesse dare più di mezzo
carlino sarà ammessa e parteciperà la metà dei suffragi. E queste tasse si
potranno offrire da ogni sorta di persona: uomini, donne, nobili, ignobili,
padroni e servi, non avendo riguardo alla condizione per poter giovare a
tutti anche in nome dei Morti.
XIV - Il modo di riscuotere queste tasse si rimette al giudizio degli
officiali e 1'esattore annoterà il nome di chi paga ed il mese del pagamento
portando il danaro al governatore che annoterà nel libro dell'introito la
somma di denaro, la giornata e il nome dei tassati; porrà il danaro nella
suddetta cassa, e darà nota dei tassati al razionale affinché li annoti nel
libro maggiore.
XV - Quando gli officiali avranno terminato il loro anno di governo
si congregheranno con i fratelli della congregazione che vorranno
intervenire e fare i nuovi officiali come descritto nel cap. IX, e nessuno
possa essere ammesso allo stesso officio se prima non sarà eletto un anno
dopo il suo officio; e creati i nuovi officiali questi devono eleggere due
persone idonee a rendere i conti dei passati officiali nel modo descritto
nel cap. IX, e se si scoprirà che qualcuno dei ministri si è servito del
denaro o che ha amministrato male e che di conseguenza è debitore del Monte,
si possa significare ed eseguire, né dopo esser stato significato possa
essere inteso se prima non farà deposito di quella quantità che sarà
significativa.
XVI - Quando si ritroverà nel Monte la somma di cento ducati gli
officiali siano obbligati ad impiegarli in acquisti di beni stabili sicuri,
oppure se vogliono fare acquisti particolari li facciano con il consiglio
della maggior parte dei fratelli della congregazione con voti segreti, i
quali fratelli non possono essere di numero inferiore a venti intendendosi
gli officiali a questo numero. E se il denaro fosse ritrovato siano subito
obbligati a comprare beni stabili o a rivenderli, purché nella cassa non
manchino mai cinquanta ducati, né si possano fare queste compere o altre
cose se comportano spese grosse che superino i dieci ducati senza il voto
della maggior parte degli officiali e deputati.
XVII - Per le polizze basterà che siano firmate dal governatore e due
assistenti e segnate con il sigillo del Monte, ma nelle stipulazioni e
alienazioni necessita la maggior parte degli officiali e deputati come
descritto nel cap. MIX.
XVIII - Al medesimo governatore e due assistenti si dona autorità di
comparire in giudizio e fare ogni atto necessario e di servirsi del numero
destinato dagli officiali come nel cap. MIX.
XIX - Se al Monte pervenisse qualche bene stabile, il Monte può
alienarlo: sia lecito agli officiali insieme ai deputati di venderlo senza
licenza dei superiori o solennità giudiziaria e comprare altri stabili, e
per le entrate si esegua la volontà di chi lascia.
XX - Che inoltre il governatore, assistenti, deputati e padre della
congregazione abbiano autorità di mutare, cassare, alterare detti statuti,
aggiungervi, scemare, secondo il bisogno del Monte e l'esperienza del tempo,
mutandoli in cose essenziali, e abbia da confermare SE.
XXI - Si possono fare al Monte lasciti con obbligo perpetuo di messe
o di altra opera purché non sia il Monte solo ad amministrare senza guadagno
alcuno; cioè se apparisse qualche guadagno che almeno il Monte non perda in
questa amministrazione se potrà ricevere ogni legato.
XXII - Si priva il Monte della libertà che avesse da impetrare il
"more magnum" per soddisfare obbligo delle messe e legati volendo che
ciascuno goda esplicitamente di quelle messe che lascerà.
XXIII - Non possa il governatore o altro officiale e ministro
avvalersi dei denari del Monte né per se né per altri, e in caso che se ne
avvalesse in qualsivoglia maniera sia privato dell'officio e resti incapace
per sempre, e in suo luogo gli officiali che restano eleggano un altro, e
lui resterà debitore e significato della somma di cui si è avvalso nel modo
che si prescrive nel cap. XV.
XXIV - Si supplica SE che si degni in nome suo e dei suoi legittimi
successori di accettare le richieste di questo Sacro Monte, deliberando e
volendo che in virtù dei presenti capitoli per ogni miglioria s'intenda
fatta protesta che la suddetta opera con tutte le cose pertinenti ad essa,
ora e per sempre in futuro, sia sottoposta sotto il governo, reggimento,
protezione ed alla giurisdizione Reale e amministrata da governatori laici
come si è detto sopra e che nessuno possa ingerire, intromettere e intricare
come Monte fondato da laici, perché così tutti i fratelli della
congregazione dando il loro bene in elemosina al Monte e così daranno tutti
gli altri, altrimenti il Monte non sarà eretto.
XXV - Si prega ancora SE che ci dia un officiale perpetuo per
delegato ordinario di tutte le cause e controversie o pendenze del Monte, il
quale non abbia alcuna autorità nell'amministrare se per sorte non fosse
eletto per alcuno officio trovandosi fratello della nostra congregazione.
Munito di Regio Assenso
l'11 febbraio 1633
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