Home | Storia | Amministrazione | Chiesa | Riti Processioni | Attività | Calendario | Avvisi | Notiziario | Foto | Video | Area riservata | Links | Contatti
La Storia - Statuto Congregazione del Monte dei Morti - Anno 1632


REGOLE DEL REGIO MONTE DEI MORTI DELLA CONGREGAZIONE DEL SS. CROCIFISSO
NEL CONVENTO DEI PP. CONVENTUALI DI S. GIOVANNI FONDATO NEL 1632




   Illustrissimo signore, i governatori e fratelli della congregazione del SS. Crocifisso fondata nel convento e chiesa di S. Giovanni della città di Sessa fanno intendere a Vostra Eccellenza come per loro devozione e ad umiltà di altre persone devote hanno fondato un Monte per aiuto dell'anime del purgatorio, e siccome vedono che il Re comincia e favorire queste associazioni ispirando la mente dì molti ad aiutarle, supplicano VE di concedere loro l'assenso regio conforme alle capitolazioni da essi fatte per la fondazione stabilimento e governo del detto Monte ponendosi sotto la protezione di SM e di VE.



   Regole del Monte dei Morti della congregazione del SS. Crocifisso fondata nel convento dei PP. Conventuali di S. Giovanni di Sessa: desiderando i fratelli di quella di fare qualche opera pia per servizio di Dio e del prossimo hanno pensato di erigere un Monte per le anime dei fratelli defunti, per aiuto dei quali vogliono che ogni opera che si farà sia indirizzata.

   Ma poiché lo stabilimento delle leggi è la base sicura di ogni regolato governo i fratelli si preservano di osservare i presenti stabilimenti.

I - Che essendo nella chiesa di S. Giovanni di Sessa dei PP. Conventuali una cappella con 1'altare privilegiato detta "del SS. Crocifisso" dei confratelli della compagnia, dotata di infinite indulgenze, si faccia dire ogni Venerdì una messa di requiem nell'altare della cappella o dell'oratorio della congregazione, sia dai padri di quel luogo sia da sacerdoti forestieri, per le anime scordate.

II - Ogni Venerdì si congregheranno i fratelli nell'oratorio prima che si celebri la messa, e dopo reciteranno devotamente, con l'assistenza del padre della congregazione potendo, 1'Officio dei morti con altre devote orazioni a suffragio delle anime dei defunti fratelli e sorelle del Monte.

III - Il primo giorno dopo la commemorazione dei defunti si celebri un funerale per tutti i fratelli del Monte defunti, con apparato proporzionato e con intervento di tutti quei fratelli che potranno, applicando le loro orazioni e indulgenze, da impetrarsi in quei giorni o nel medesimo giorno dei morti, all'anime dei fratelli defunti; e gli officiali dispenseranno ai poveri vergognosi o mendicanti quelle elemosine che stabiliranno, avvertendo di farlo con esempio ed edificazione del prossimo.

IV - Che se un giorno piacendo al Signore il Monte acquistasse beni, possa fare alcuni maritaggi di persone povere e poste in pericolo, dando loro quella dote che decideranno gli officiali; si avverta però che le figliole non siano serve in casa di alcuno, né di mala fama, e passino prima per bussola a voti segreti con la maggior parte dei voti degli officiali, cioè il Governatore, due assistenti e quattro deputati, o che la metà della dote sia data libera e 1'altra metà si tenga in custodia cosi che morendo la donna senza figli legittimi o nati questa metà torni al Monte.

V - Se qualcuno ispirato da Dio lascerà una somma notevole di denari o altra cosa di valore come stabili o mobili al Monte, gli officiali saranno obbligati a fargli fare i funerali con l'assistenza di tutti i fratelli che vorranno intervenire, o nella chiesa dei PP. Conventuali, o in altra chiesa a loro arbitrio con la maggior posa e solennità possibile; oltre alle messe prescritte gli faranno dire altre 100 messe in altari privilegiati subito dopo la morte, o più ancora conforme a quello che si lascia o ad arbitrio degli officiali, avvertendo che se il lascito è di rendita notevole il Monte è obbligato a far fare ogni anno un anniversario per gratitudine, e far dire altre messe ad arbitrio degli officiali.

VI - Avendo il Monte molte sostanze, come si spera con l'aiuto di nostro Signore, si determina che conforme alle rendite e possibilità, gli officiali con quattro deputati possano stabilire che si aiutino i fratelli della congregazione e poi anche quelli dell'opera che o per vecchiaia o per altra inabilità o disgrazia siano caduti in grande povertà, aiutandoli di volta in volta.

VII - Morendo qualche fratello di quelli che si sono tassati ad un tanto al mese come si dirà appresso, se avrà contribuito per un anno continuo, si diranno cento messe nei suddetti altari della cappella della confraternita e in altri altari privilegiati appena si saprà della morte, e si manderà agli eredi la nota di quei luoghi pii in cui si celebreranno le messe, o si affiggerà la nota alla porta della casa del defunto per sicurezza di chi resta e per chiarezza della verità.

VIII - Chi però morisse nel primo anno che si è iscritto al Monte, oltre a partecipare ai funerali si diranno anche molte messe ad arbitrio degli officiali, e chi non avesse continuato a pagare per tre mesi senza legittimo impedimento avrà tante messe quanti i carlini che avrà pagato.

IX - Per il governo del Monte e dell'opera si stabiliranno alcune persone che dovranno essere della congregazione del SS. Crocifisso - Governatore, due assistenti e quattro deputati - che saranno eletti dalla congregazione; un razionale e un esattore che saranno eletti dal Governatore e assistenti. I governatori si eleggono al fine di intervenire nei parlamenti delle questioni gravi del Monte e nei casi che si nominano in questi capitoli. Il Governatore riceverà il denaro e lo riporrà in una cassa da conservarsi presso di se, o dove meglio crederanno gli officiali, che sarà serrata con tre chiavi diverse delle quali una la terrà il Governatore e le altre i due assistenti.
   I libri dell'introito ed esito li conserverà il Governatore non pagando denari senza la volontà degli assistenti, e sia anche suo pensiero di tenere il conto di quante messe si diranno e di pagare i sacerdoti prendendo da loro le fedi delle messe dette mese per mese o un altro tempo più opportuno. Il razionale terrà il libro maggiore dove annoterà tutti i nomi e le tasse di quelli che si iscriveranno all'opera, legati, elemosine e i nomi di tutti come gli sarà ordinato dagli officiali. In più il razionale farà un libro in cui annoterà tutte le conclusioni ed ordini che saranno fatti dagli officiali, cioè Governatore, due assistenti e quattro deputati, con il parere della congregazione. L'esattore avrà pensiero di riscuotere le tasse conforme al modo ed ordine che gli sarà dato e che si dirà appresso. Infine quello che sarà sacrestano della congregazione o confraternita sarà anche conservatore delle cere ed altri mobili del Monte, dandone conto agli officiali quando finisse l'officio.

X - Per formare maggiormente l'esenzione del Monte, come si dirà appresso, da ogni altra giurisdizione fuorché dalla regia, si ribadisce che anche se i beni, la congregazione e la cappella del Monte o anche le nostre cose fossero unite ed incorporate al convento e chiesa di S. Giovanni dei PP. Conventuali, non per questo l'opera nostra è fondata e governata da ecclesiastici, in quanto i laici si contraddistinguono dalle persone ecclesiastiche, non entrando i padri né nella fondazione né nella amministrazione del Monte, e anche se li ammettiamo ad amministrare i divini offici insieme a noi il padre che pro tempore terrà pensiero della congregazione o altro in qualsivoglia occasione, lo si fa solo perché vogliamo mostrare volontà grata ed amorevole ai suddetti padri, e portare quella riverenza che ci pare conveniente al nostro padre spirituale che ci regge nella congregazione. Del resto sarebbe anche lecito per i fratelli pregare i padri di non intervenire perché altrimenti sarebbe turbata la giurisdizione regia.

XI - Si supplicherà Sua Beatitudine che conceda con Apostolica Bolla che in futuro il Monte non possa essere impetrato né dalla sede apostolica né da altro sotto il titolo di beneficio ecclesiastico, ma che per sempre resti sotto la cura e il reggimento dei ministri laici, e anche che non possa essere gravato di alcun peso di decima o altra imposizione, e cose simili in ogni caso si fosse imposta alle rendite dei luoghi pii.

XII - Una volta o più al mese, secondo il bisogno, si congregheranno il Governatore, i due assistenti e i quattro deputati con il padre della congregazione se ce ne fosse bisogno per il buon reggimento del Monte, per informarsi dello stato del Monte e scrivere quello che bisognerà, e per concludere qualsiasi cosa basterà la maggioranza dei votanti che avranno tutta l'autorità che avrebbero se tutti convenissero. Dal che si conclude che si dovrà chiamare anche il razionale per l'officio dei voti come nel cap. IX.

XIII - Per fondare bene il Monte è necessario che tutti quelli che vorranno concorrervi e parteciparvi si tassino un carlino il mese per tutta la vita da pagarsi anticipatamente, e se vorrà potrà redimersi da queste tasse in una volta o più dando il capitale che è di 10 ducati; se però vi fosse persona che per impotenza o sua volontà non volesse dare più di mezzo carlino sarà ammessa e parteciperà la metà dei suffragi. E queste tasse si potranno offrire da ogni sorta di persona: uomini, donne, nobili, ignobili, padroni e servi, non avendo riguardo alla condizione per poter giovare a tutti anche in nome dei Morti.

XIV - Il modo di riscuotere queste tasse si rimette al giudizio degli officiali e 1'esattore annoterà il nome di chi paga ed il mese del pagamento portando il danaro al governatore che annoterà nel libro dell'introito la somma di denaro, la giornata e il nome dei tassati; porrà il danaro nella suddetta cassa, e darà nota dei tassati al razionale affinché li annoti nel libro maggiore.

XV - Quando gli officiali avranno terminato il loro anno di governo si congregheranno con i fratelli della congregazione che vorranno intervenire e fare i nuovi officiali come descritto nel cap. IX, e nessuno possa essere ammesso allo stesso officio se prima non sarà eletto un anno dopo il suo officio; e creati i nuovi officiali questi devono eleggere due persone idonee a rendere i conti dei passati officiali nel modo descritto nel cap. IX, e se si scoprirà che qualcuno dei ministri si è servito del denaro o che ha amministrato male e che di conseguenza è debitore del Monte, si possa significare ed eseguire, né dopo esser stato significato possa essere inteso se prima non farà deposito di quella quantità che sarà significativa.

XVI - Quando si ritroverà nel Monte la somma di cento ducati gli officiali siano obbligati ad impiegarli in acquisti di beni stabili sicuri, oppure se vogliono fare acquisti particolari li facciano con il consiglio della maggior parte dei fratelli della congregazione con voti segreti, i quali fratelli non possono essere di numero inferiore a venti intendendosi gli officiali a questo numero. E se il denaro fosse ritrovato siano subito obbligati a comprare beni stabili o a rivenderli, purché nella cassa non manchino mai cinquanta ducati, né si possano fare queste compere o altre cose se comportano spese grosse che superino i dieci ducati senza il voto della maggior parte degli officiali e deputati.

XVII - Per le polizze basterà che siano firmate dal governatore e due assistenti e segnate con il sigillo del Monte, ma nelle stipulazioni e alienazioni necessita la maggior parte degli officiali e deputati come descritto nel cap. MIX.

XVIII - Al medesimo governatore e due assistenti si dona autorità di comparire in giudizio e fare ogni atto necessario e di servirsi del numero destinato dagli officiali come nel cap. MIX.

XIX - Se al Monte pervenisse qualche bene stabile, il Monte può alienarlo: sia lecito agli officiali insieme ai deputati di venderlo senza licenza dei superiori o solennità giudiziaria e comprare altri stabili, e per le entrate si esegua la volontà di chi lascia.

XX - Che inoltre il governatore, assistenti, deputati e padre della congregazione abbiano autorità di mutare, cassare, alterare detti statuti, aggiungervi, scemare, secondo il bisogno del Monte e l'esperienza del tempo, mutandoli in cose essenziali, e abbia da confermare SE.

XXI - Si possono fare al Monte lasciti con obbligo perpetuo di messe o di altra opera purché non sia il Monte solo ad amministrare senza guadagno alcuno; cioè se apparisse qualche guadagno che almeno il Monte non perda in questa amministrazione se potrà ricevere ogni legato.

XXII - Si priva il Monte della libertà che avesse da impetrare il "more magnum" per soddisfare obbligo delle messe e legati volendo che ciascuno goda esplicitamente di quelle messe che lascerà.

XXIII - Non possa il governatore o altro officiale e ministro avvalersi dei denari del Monte né per se né per altri, e in caso che se ne avvalesse in qualsivoglia maniera sia privato dell'officio e resti incapace per sempre, e in suo luogo gli officiali che restano eleggano un altro, e lui resterà debitore e significato della somma di cui si è avvalso nel modo che si prescrive nel cap. XV.

XXIV - Si supplica SE che si degni in nome suo e dei suoi legittimi successori di accettare le richieste di questo Sacro Monte, deliberando e volendo che in virtù dei presenti capitoli per ogni miglioria s'intenda fatta protesta che la suddetta opera con tutte le cose pertinenti ad essa, ora e per sempre in futuro, sia sottoposta sotto il governo, reggimento, protezione ed alla giurisdizione Reale e amministrata da governatori laici come si è detto sopra e che nessuno possa ingerire, intromettere e intricare come Monte fondato da laici, perché così tutti i fratelli della congregazione dando il loro bene in elemosina al Monte e così daranno tutti gli altri, altrimenti il Monte non sarà eretto.

XXV - Si prega ancora SE che ci dia un officiale perpetuo per delegato ordinario di tutte le cause e controversie o pendenze del Monte, il quale non abbia alcuna autorità nell'amministrare se per sorte non fosse eletto per alcuno officio trovandosi fratello della nostra congregazione.

Munito di Regio Assenso l'11 febbraio 1633

Copyright © sscrocifisso.com - All rights reserved

Webmaster: Rosario Ago
     
powered by AURUNCAnet