CHI SIAMO

La nostra Storia

Un racconto lungo oltre 400 anni

L’Arciconfraternita del SS. Crocifisso nasce nel 1575, quando un gruppo di laici, con l’appoggio dei monaci francescani del Convento annesso alla Chiesa di San Giovanni Battista di Sessa Aurunca, cominciò a maturare l’idea di costituire un sodalizio dedicato al culto del SS. Crocifisso. È probabile che i primi confratelli furono influenzati, nella scelta di questa particolare devozione, dalla presenza, nella chiesa, di un grande Crocifisso ligneo (tuttora esistente) molto venerato in quell’epoca (come si evince anche dalle cronache del tempo).

Ad imperituro ricordo della fondazione venne commissionata una lapide che fu posta proprio sotto l’altare maggiore dove si trova il grande Crocifisso ligneo.

Nel 1577 si avviarono le procedure per la costituzione legale della nuova Confraternita, e, come era usanza in quel tempo, i confratelli avanzarono anche richiesta di aggregazione alla corrispondente congrega Romana: l’Arciconfraternita del SS. Crocifisso in Urbe presso la Chiesa di San Marcello al Corso. Tale aggregazione, oltre a costituire una sorta di beneplacito alla fondazione da parte dell’Autorità ecclesiastica, aveva molteplici vantaggi pratici: la Confraternita poteva aggiungere il suffisso “ARCI” al proprio nominativo ed inoltre aveva la possibilità di lucrare le indulgenze che in quel tempo la Chiesa concedeva, nonché avere un punto d’appoggio e di riferimento durante i pellegrinaggi negli Anni Santi. L’Atto di aggregazione alla Congrega del SS. Crocifisso di Roma fu sancito il 30 gennaio 1578, durante il pontificato di Gregorio XIII, ed ancora oggi è conservato in copia presso l’archivio della Confraternita romana.

Ottenuta l’aggregazione, i confratelli formalizzarono la costituzione con atto rogato il 21 dicembre 1578 a mezzo notar Giovanni Leone Grillo. Dall’atto, di cui purtroppo si sono perse le tracce, la Congregazione risulta essere stata fondata da Padre Andrea da Napoli, suessano, Guardiano del Convento dei PP. Conventuali di San Francesco in Sessa Aurunca. Ora è difficile stabilire se furono proprio i monaci a fondare la Confraternita oppure se il loro fu solo un sostegno esterno. Una cosa è certa: la storia di questa Confraternita è sempre stata legata ai monaci francescani, non fosse altro perché da allora l’Arciconfraternita stabilì la sua sede presso la Chiesa di San Giovanni a Villa, annessa al Convento di San Francesco, dove ancora oggi si svolgono le sue attività spirituali.

Atto di aggregazione alla Congrega del SS. Crocifisso di Roma (30 gennaio 1578)

Scopi della sua fondazione furono, oltre a quello di incrementare la formazione spirituale dei confratelli, il desiderio di prestare assistenza ai confratelli stessi, ai loro familiari ed ai meno abbienti. Ogni domenica, ad esempio, a turno, i confratelli facevano visita ai carcerati e spesso l’Arciconfraternita si assumeva l’onere di pagare i debiti di chi era detenuto proprio in conseguenza di mancati pagamenti.

Conservando alcune caratteristiche proprie delle Corporazioni, come la mutua assistenza dei consociati, gli iscritti all’Arciconfraternita avevano sempre la stessa provenienza di ceto, ed infatti l’appartenenza al ceto nobile era condizione essenziale per entrarne a far parte. Era difficilissimo, comunque, essere ammessi, sia perché si limitava il numero degli iscritti, sia perché, essendo riservato ai figli dei confratelli il diritto di ammissione senza altra formalità che la richiesta, erano sempre meno gradite le nuove adesioni. Ogni nuova richiesta doveva essere sottoposta ad una particolare votazione con palline bianche e nere, e molto raramente le palline bianche, la cui maggioranza significava assenso all’ammissione, eccedevano le nere. Dopo circa due secoli, le regole originarie, modificate in conformità delle nuove leggi del tempo, il 7 aprile 1777 ricevettero il regio assenso dal Cappellano Reale.

  • REGOLE E CAPITOLI DELL’ARCICONFRATERNITA DEL SS. CROCIFISSO DELLA CITTÀ DI SESSA
    ERETTA NEL VENERABILE MONASTERO DEI PP. DI S. ANTONIO DI DETTA CITTÀ

    Perché la suddetta confraternita possa esercitarsi maggiormente nel servizio di Dio, nella edificazione del Pubblico e nel soccorso dei poveri, ed affinché si evitino in ogni futuro tempo le liti che suggerir potrebbero la depravata umana natura, si stabiliscono le presenti Regole e Capitoli da osservarsi da ora in avanti per il buon regolamento di essa.

    I – Che dopo i vespri della seconda domenica del mese di settembre di ciascun anno debbano e siano tenuti i fratelli della arciconfraternita, precedente chiamata generale al numero di ventuno e non meno senza che però sia vietato di essere in maggior numero, congregarsi nell’oratorio della medesima, eretto nel Venerabile Monastero, ed unitamente col priore ed officiali di procedere alla elezione dei nuovi officiali che si farà nel seguente modo. Il priore con due assistenti nomineranno tre fratelli, i più morigerati e dabbene, i più abili e idonei, ai quali non osti impedimento alcuno a tenore delle leggi. Cioè ne nomineranno uno ciascuno e questi con voti segreti dati per via di bussola da ciascuno dei fratelli che sono intervenuti nella elezione, si bussoleranno successivamente e chi di essi avrà avuto maggior numero di voti superiore alla metà dei congregati resti eletto per nuovo priore di quell’anno prendendo possesso nella terza domenica del suddetto mese. Essendo però tutti e tre esclusi si farà nuova nomina praticandosi le stesse solennità sin tanto che sortirà l’elezione; ed in caso di parità di tutti si tirerà a sorte e lo stesso si osservi sia per 1’elezione che per ogni altra occorrenza. I voti devono essere ricevuti dal segretario e numerati in presenza degli attuali officiali maggiori, e registrati in un libro a tal uopo destinato. E questo numero prefisso di votanti si dovrà avere inviolabilmente tanto nella elezione di officiali che pro tempore si farà, quanto in ogni altro affare della confraternita che si dovrà trattare e così si continuerà in futurum affiggendo otto giorni prima la Cartella nell’oratorio, sottoscritta dal priore e dal segretario che pro tempore saranno, esprimendosi in essa quanto si deve trattare, di modo che ogni fratello ne abbia antecedentemente notizia. Ma se nella seconda domenica di settembre non interverranno nella elezione da farsi tanti fratelli che compongono il suddetto numero di ventuno, allora si rimanderà l’elezione alla terza domenica di settembre e il priore per mezzo del portinaio dovrà avvisare i fratelli della futura elezione che si farà in detta terza domenica. E se in tale giorno neanche interverrà il suddetto numero di ventuno fratelli si possa fare l’elezione con quelli che sono intervenuti.

    II – Che i suddetti nuovi priore e assistenti appena avranno preso possesso nel modo suddetto, dovranno immediatamente nominare ed eleggere in piena congregazione il segretario, il Maestro dei Novizi, e due sacrestani, e tutti questi devono essere eletti dai fratelli più probi, dabbene e sufficienti; ed eleggeranno anche il portinaio che può essere anche una persona esterna al Corpo della Congregazione per l’ufficio che deve esercitare. Ed infine sarà nominato ed eletto, con maggioranza dei voti segreti dei fratelli, il Cassiere che dovrà esigere e scrivere in un libro tutti gli introiti ed esiti dell’arciconfraternita, resti però avvertito che non può spendere nulla senza 1’ordine per iscritto del priore, di uno degli assistenti e del segretario, o dal segretario e da ambedue gli assistenti in mancanza del priore, altrimenti non sarà considerato idoneo per occuparsi dei conti.

    III – Che i suddetti officiali e cassiere una volta che avranno concluso rispettivamente l’anno della loro amministrazione, entro due mesi sono tenuti a dare chiaro e lucido conto della loro amministrazione, a tenore delle leggi, a due visori che quindi dovranno essere eletti in piena congregazione con voti segreti e precedente “nota dei sospetti”. E una volta avvenuta l’elezione si procederà alla visione dei conti: sono da tener in conto la liberatoria, creditoria e significatoria a loro beneficio; ma se risultassero debitori e venissero significati nel perentorio termine di quindici giorni saranno tenuti ed obbligati a soddisfare le somme alle quali saranno condannati. E in caso di mancanza, – della quale farà fede il segretario, – cioè se non adempiranno entro i quindici giorni, saranno chiamati in giudizio secondo le Reali Determinazioni.

    IV – Ogni domenica, dopo la celebrazione della messa, il priore, con il parere dei due assistenti, deve mandare due fratelli a visitare i carcerati delle carceri della Città, e trovandovi qualcuno che si trovasse chiuso li per debito civile devono riferirlo subito a priore e assistenti che devono parlare subito con il creditore: se possono accordarsi con lui devono farlo scarcerare subito pagando al creditore la somma che doveva avere con il denaro della arciconfraternita purché non oltrepassi i trenta carlini. Il carcerato sia però persona dabbene, ne farà fede il parroco; e se il carcerato fosse debitore di una somma maggiore e al priore e assistenti non riuscisse di accordarsi con il creditore per la somma di trenta carlini, non possono prendere iniziative ma devono parlarne in congregazione e fare quello che verrà stabilito dai fratelli congregati con voti segreti, tenendo sempre presenti le rendite che l’arciconfraternita conserva per i pesi di messe e maritaggi a povere donzelle della Città.

    Se il priore avesse notizia di qualche fratello povero malato manderà di volta in volta due fratelli a visitarlo e trovandolo bisognoso di qualcosa dovrà fargliela somministrare a spese della confraternita. E lo stesso se qualche fratello si trovasse in difficoltà e chiedesse qualche elemosina al priore o soccorso, deve farlo secondo la possibilità della confraternita, in questo caso, così come per ogni atto di spesa, il priore, uno dei due assistenti e il segretario devono presentare il mandato al cassiere; si avverte però il priore di essere prudente avendo sempre riguardo delle possibilità della confraternita. E trattandosi di spese straordinarie superiori a trenta carlini, o di altra questione grave che tocca l’interesse universale della confraternita, nessuna iniziativa può essere presa arbitrariamente ma ogni cosa deve essere proposta in congregazione e si farà quello che sarà stabilito con maggioranza di voti segreti dei fratelli.

    In ogni mese di novembre di ogni anno, dopo il giorno della commemorazione dei Morti, il priore farà celebrare dodici messe cantate di requiem per 1’anima di fratelli defunti, cioè il lunedì dopo la seconda domenica di ogni mese, e così facendo soddisfare ogni peso di messe; però per la celebrazione di queste messe siano sempre preferiti i sacerdoti che sono fratelli, e in mancanza di questi i sacerdoti fratelli o figli dei fratelli della confraternita. E qualora questi non fossero assidui nella celebrazione delle messe, dopo essere stati avvertiti della loro mancanza per tre volte, – ne farà fede il segretario, sia lecito al priore e ad uno degli assistenti rimuoverlo e farle celebrare dai sacerdoti Secolari o Regolari che sembreranno loro più idonei. E quando trapasserà qualche fratello che sarà stato affezionato e benefattore della confraternita ed avrà frequentato la congregazione, il priore, assistenti e fratelli si congregheranno nell’oratorio la mattina al segno della campana del Monastero con la solita assistenza del Padre spirituale della confraternita, eletto con voti segreti dai fratelli, e reciteranno per la sua anima l’Ufficio dei Morti e gli faranno celebrare una messa di requiem. E per ogni altro fratello che trapasserà gli officiali e fratelli che saranno invitati dai suoi parenti, vestiti del sacco, con l’insegna dell’arciconfraternita, devono accompagnare gratis il cadavere e portarlo a seppellire nella sepoltura della confraternita che è dentro la chiesa dei PP. di S. Antonio, o nella chiesa che scelgono i suoi parenti, accompagnato dal Padre spirituale suddetto che oltre della nuda e semplice spiritualità non può inserirsi nella temporalità della confraternita.

    Inoltre gli officiali con i fratelli ogni domenica mattina, come in ogni altra festività importante, al segno della campana del Monastero devono congregarsi nell’oratorio dove devotamente reciteranno la Coronella, sentiranno la S. Messa e faranno altre opere di pietà diretti dal Padre spirituale della confraternita, e in mancanza di questo di un altro padre eletto con maggioranza dei voti segreti dei fratelli. E allo stesso modo lì si congregheranno ogni venerdì mattina a recitare l’Ufficio dei Morti.

    Infine nel caso in cui ci fosse qualcuno che desidera essere ammesso per fratello si esortano priore e assistenti ad accertarsi che sia persona proba, dabbene e timorata di Dio. Verificate queste qualità possono proporlo in prima congregazione e, concorrendo la maggioranza dei voti segreti dei fratelli, sia ricevuto e quindi come novizio per un anno intero intervenga con frequenza nelle congregazioni che nei suddetti stabiliti giorni si terranno nell’oratorio. Così sarà iscritto tra i fratelli e se qualcuno dei fratelli per un anno continuo avrà tralasciato di intervenire nelle congregazioni, a meno che non siano stati legittimamente impediti, il priore potrà cassarli come contumaci dal libro in cui si annotano tutti i fratelli e dalla tabella in cui sono iscritti, e mai più saranno nominati o eletti per alcun officio – beninteso però che per questa sua mancanza debba essere prima avvertito per ben tre volte dagli officiali – e con fede del segretario in piena congregazione si procederà all’atto di cassazione con maggioranza di voti segreti.

    Avendo maturamente considerato il tenore di queste Regole, poiché non contengono nulla che pregiudichi la Regal Giurisdizione ed il Pubblico ma sono semplicemente dirette al buon governo della congregazione, precedente il parere del Regio Consigliere Don Domenico Potenza, son di voto che possa concedere il consenso sia alle Regole che alla Fondazione della congregazione con il Regio Assenso, ma con delle clausole:
    I – Che la congregazione non possa fare acquisti essendo nella legge di ammortizzazione, perciò siccome la congregazione ha l’assistenza giuridica dal momento del Regio Assenso, tutti gli acquisti precedenti sono illeciti.
    II – Che nelle esequie sia sempre valido il diritto del parroco.
    III – Che processioni ed esposizioni si facciano solo previa licenza.
    IV – Che i fratelli chierici non possano godere né la voce attiva né quella passiva, né avervi ingerenza.
    V – Che nella reddizione si conservi il patto del cap. X par. I pag. 5 del Concordato.
    VI – Che i razionali non siano debitori della congregazione.

    Napoli, 7 Aprile 1777

    Il Cappellano Maggiore ha visto e approvato

Nell’anno 1633 l’Arciconfraternita fondò la Congregazione del Monte dei Morti, in vita ancora oggi, che aveva lo scopo precipuo di svolgere attività spirituali e materiali in suffragio dei confratelli defunti e delle anime del Purgatorio. Si facevano elargizioni ai poveri, si aiutavano i confratelli più bisognosi per l’età o perché inabili al lavoro, si somministravano doti alle figlie ed alle sorelle dei confratelli che si sposavano o diventavano monache, si manteneva l’asilo infantile della città, si celebravano Sante Messe e funerali solenni per chiunque avesse donato beni al Monte. E di beni ne affluirono in grande abbondanza, anche se in buona parte furono poi «incorporati» dallo Stato Italiano dopo il 1870. Si dotò anche di due Cappelle Cimiteriali, in conseguenza della proibizione che non consentiva la sepoltura nelle Chiese, come era avvenuto sino agli inizi dell’Ottocento. Bisogna precisare che la Congregazione del Monte dei Morti, seppur fondata da quella del SS. Crocifisso, risultò sempre autonoma rispetto a questa. Fu, infatti, la prima Congregazione ad ottenere il regio assenso sia sulla fondazione che sulle regole; aveva un proprio statuto, propri confratelli ed era amministrata da un collegio di governatori fra cui doveva obbligatoriamente esserci un dottore in legge. L’autonomia di questo ente era però solo parziale; spettava, ad esempio, ai confratelli del SS. Crocifisso eleggerne i governatori ed erano sempre questi ultimi a deliberare su tutte le questioni più importanti. Il Monte dei Morti, oggi incorporato all’Arciconfraternita del SS. Crocifisso, è l’unica testimonianza ancora esistente di questo tipo di enti, un tempo molto diffusi in città.

  • REGOLE DEL REGIO MONTE DEI MORTI DELLA CONGREGAZIONE DEL SS. CROCIFISSO
    NEL CONVENTO DEI PP. CONVENTUALI DI S. GIOVANNI FONDATO NEL 1632

    Illustrissimo signore, i governatori e fratelli della congregazione del SS. Crocifisso fondata nel convento e chiesa di S. Giovanni della città di Sessa fanno intendere a Vostra Eccellenza come per loro devozione e ad umiltà di altre persone devote hanno fondato un Monte per aiuto dell’anime del purgatorio, e siccome vedono che il Re comincia e favorire queste associazioni ispirando la mente dì molti ad aiutarle, supplicano VE di concedere loro l’assenso regio conforme alle capitolazioni da essi fatte per la fondazione stabilimento e governo del detto Monte ponendosi sotto la protezione di SM e di VE.

    Regole del Monte dei Morti della congregazione del SS. Crocifisso fondata nel convento dei PP. Conventuali di S. Giovanni di Sessa: desiderando i fratelli di quella di fare qualche opera pia per servizio di Dio e del prossimo hanno pensato di erigere un Monte per le anime dei fratelli defunti, per aiuto dei quali vogliono che ogni opera che si farà sia indirizzata.

    Ma poiché lo stabilimento delle leggi è la base sicura di ogni regolato governo i fratelli si preservano di osservare i presenti stabilimenti.

    I – Che essendo nella chiesa di S. Giovanni di Sessa dei PP. Conventuali una cappella con 1’altare privilegiato detta “del SS. Crocifisso” dei confratelli della compagnia, dotata di infinite indulgenze, si faccia dire ogni Venerdì una messa di requiem nell’altare della cappella o dell’oratorio della congregazione, sia dai padri di quel luogo sia da sacerdoti forestieri, per le anime scordate.

    II – Ogni Venerdì si congregheranno i fratelli nell’oratorio prima che si celebri la messa, e dopo reciteranno devotamente, con l’assistenza del padre della congregazione potendo, 1’Officio dei morti con altre devote orazioni a suffragio delle anime dei defunti fratelli e sorelle del Monte.

    III – Il primo giorno dopo la commemorazione dei defunti si celebri un funerale per tutti i fratelli del Monte defunti, con apparato proporzionato e con intervento di tutti quei fratelli che potranno, applicando le loro orazioni e indulgenze, da impetrarsi in quei giorni o nel medesimo giorno dei morti, all’anime dei fratelli defunti; e gli officiali dispenseranno ai poveri vergognosi o mendicanti quelle elemosine che stabiliranno, avvertendo di farlo con esempio ed edificazione del prossimo.

    IV – Che se un giorno piacendo al Signore il Monte acquistasse beni, possa fare alcuni maritaggi di persone povere e poste in pericolo, dando loro quella dote che decideranno gli officiali; si avverta però che le figliole non siano serve in casa di alcuno, né di mala fama, e passino prima per bussola a voti segreti con la maggior parte dei voti degli officiali, cioè il Governatore, due assistenti e quattro deputati, o che la metà della dote sia data libera e 1’altra metà si tenga in custodia cosi che morendo la donna senza figli legittimi o nati questa metà torni al Monte.

    V – Se qualcuno ispirato da Dio lascerà una somma notevole di denari o altra cosa di valore come stabili o mobili al Monte, gli officiali saranno obbligati a fargli fare i funerali con l’assistenza di tutti i fratelli che vorranno intervenire, o nella chiesa dei PP. Conventuali, o in altra chiesa a loro arbitrio con la maggior posa e solennità possibile; oltre alle messe prescritte gli faranno dire altre 100 messe in altari privilegiati subito dopo la morte, o più ancora conforme a quello che si lascia o ad arbitrio degli officiali, avvertendo che se il lascito è di rendita notevole il Monte è obbligato a far fare ogni anno un anniversario per gratitudine, e far dire altre messe ad arbitrio degli officiali.

    VI – Avendo il Monte molte sostanze, come si spera con l’aiuto di nostro Signore, si determina che conforme alle rendite e possibilità, gli officiali con quattro deputati possano stabilire che si aiutino i fratelli della congregazione e poi anche quelli dell’opera che o per vecchiaia o per altra inabilità o disgrazia siano caduti in grande povertà, aiutandoli di volta in volta.

    VII – Morendo qualche fratello di quelli che si sono tassati ad un tanto al mese come si dirà appresso, se avrà contribuito per un anno continuo, si diranno cento messe nei suddetti altari della cappella della confraternita e in altri altari privilegiati appena si saprà della morte, e si manderà agli eredi la nota di quei luoghi pii in cui si celebreranno le messe, o si affiggerà la nota alla porta della casa del defunto per sicurezza di chi resta e per chiarezza della verità.

    VIII – Chi però morisse nel primo anno che si è iscritto al Monte, oltre a partecipare ai funerali si diranno anche molte messe ad arbitrio degli officiali, e chi non avesse continuato a pagare per tre mesi senza legittimo impedimento avrà tante messe quanti i carlini che avrà pagato.

    IX – Per il governo del Monte e dell’opera si stabiliranno alcune persone che dovranno essere della congregazione del SS. Crocifisso – Governatore, due assistenti e quattro deputati – che saranno eletti dalla congregazione; un razionale e un esattore che saranno eletti dal Governatore e assistenti. I governatori si eleggono al fine di intervenire nei parlamenti delle questioni gravi del Monte e nei casi che si nominano in questi capitoli. Il Governatore riceverà il denaro e lo riporrà in una cassa da conservarsi presso di se, o dove meglio crederanno gli officiali, che sarà serrata con tre chiavi diverse delle quali una la terrà il Governatore e le altre i due assistenti.
    I libri dell’introito ed esito li conserverà il Governatore non pagando denari senza la volontà degli assistenti, e sia anche suo pensiero di tenere il conto di quante messe si diranno e di pagare i sacerdoti prendendo da loro le fedi delle messe dette mese per mese o un altro tempo più opportuno. Il razionale terrà il libro maggiore dove annoterà tutti i nomi e le tasse di quelli che si iscriveranno all’opera, legati, elemosine e i nomi di tutti come gli sarà ordinato dagli officiali. In più il razionale farà un libro in cui annoterà tutte le conclusioni ed ordini che saranno fatti dagli officiali, cioè Governatore, due assistenti e quattro deputati, con il parere della congregazione. L’esattore avrà pensiero di riscuotere le tasse conforme al modo ed ordine che gli sarà dato e che si dirà appresso. Infine quello che sarà sacrestano della congregazione o confraternita sarà anche conservatore delle cere ed altri mobili del Monte, dandone conto agli officiali quando finisse l’officio.

    X – Per formare maggiormente l’esenzione del Monte, come si dirà appresso, da ogni altra giurisdizione fuorché dalla regia, si ribadisce che anche se i beni, la congregazione e la cappella del Monte o anche le nostre cose fossero unite ed incorporate al convento e chiesa di S. Giovanni dei PP. Conventuali, non per questo l’opera nostra è fondata e governata da ecclesiastici, in quanto i laici si contraddistinguono dalle persone ecclesiastiche, non entrando i padri né nella fondazione né nella amministrazione del Monte, e anche se li ammettiamo ad amministrare i divini offici insieme a noi il padre che pro tempore terrà pensiero della congregazione o altro in qualsivoglia occasione, lo si fa solo perché vogliamo mostrare volontà grata ed amorevole ai suddetti padri, e portare quella riverenza che ci pare conveniente al nostro padre spirituale che ci regge nella congregazione. Del resto sarebbe anche lecito per i fratelli pregare i padri di non intervenire perché altrimenti sarebbe turbata la giurisdizione regia.

    XI – Si supplicherà Sua Beatitudine che conceda con Apostolica Bolla che in futuro il Monte non possa essere impetrato né dalla sede apostolica né da altro sotto il titolo di beneficio ecclesiastico, ma che per sempre resti sotto la cura e il reggimento dei ministri laici, e anche che non possa essere gravato di alcun peso di decima o altra imposizione, e cose simili in ogni caso si fosse imposta alle rendite dei luoghi pii.

    XII – Una volta o più al mese, secondo il bisogno, si congregheranno il Governatore, i due assistenti e i quattro deputati con il padre della congregazione se ce ne fosse bisogno per il buon reggimento del Monte, per informarsi dello stato del Monte e scrivere quello che bisognerà, e per concludere qualsiasi cosa basterà la maggioranza dei votanti che avranno tutta l’autorità che avrebbero se tutti convenissero. Dal che si conclude che si dovrà chiamare anche il razionale per l’officio dei voti come nel cap. IX.

    XIII – Per fondare bene il Monte è necessario che tutti quelli che vorranno concorrervi e parteciparvi si tassino un carlino il mese per tutta la vita da pagarsi anticipatamente, e se vorrà potrà redimersi da queste tasse in una volta o più dando il capitale che è di 10 ducati; se però vi fosse persona che per impotenza o sua volontà non volesse dare più di mezzo carlino sarà ammessa e parteciperà la metà dei suffragi. E queste tasse si potranno offrire da ogni sorta di persona: uomini, donne, nobili, ignobili, padroni e servi, non avendo riguardo alla condizione per poter giovare a tutti anche in nome dei Morti.

    XIV – Il modo di riscuotere queste tasse si rimette al giudizio degli officiali e 1’esattore annoterà il nome di chi paga ed il mese del pagamento portando il danaro al governatore che annoterà nel libro dell’introito la somma di denaro, la giornata e il nome dei tassati; porrà il danaro nella suddetta cassa, e darà nota dei tassati al razionale affinché li annoti nel libro maggiore.

    XV – Quando gli officiali avranno terminato il loro anno di governo si congregheranno con i fratelli della congregazione che vorranno intervenire e fare i nuovi officiali come descritto nel cap. IX, e nessuno possa essere ammesso allo stesso officio se prima non sarà eletto un anno dopo il suo officio; e creati i nuovi officiali questi devono eleggere due persone idonee a rendere i conti dei passati officiali nel modo descritto nel cap. IX, e se si scoprirà che qualcuno dei ministri si è servito del denaro o che ha amministrato male e che di conseguenza è debitore del Monte, si possa significare ed eseguire, né dopo esser stato significato possa essere inteso se prima non farà deposito di quella quantità che sarà significativa.

    XVI – Quando si ritroverà nel Monte la somma di cento ducati gli officiali siano obbligati ad impiegarli in acquisti di beni stabili sicuri, oppure se vogliono fare acquisti particolari li facciano con il consiglio della maggior parte dei fratelli della congregazione con voti segreti, i quali fratelli non possono essere di numero inferiore a venti intendendosi gli officiali a questo numero. E se il denaro fosse ritrovato siano subito obbligati a comprare beni stabili o a rivenderli, purché nella cassa non manchino mai cinquanta ducati, né si possano fare queste compere o altre cose se comportano spese grosse che superino i dieci ducati senza il voto della maggior parte degli officiali e deputati.

    XVII – Per le polizze basterà che siano firmate dal governatore e due assistenti e segnate con il sigillo del Monte, ma nelle stipulazioni e alienazioni necessita la maggior parte degli officiali e deputati come descritto nel cap. MIX.

    XVIII – Al medesimo governatore e due assistenti si dona autorità di comparire in giudizio e fare ogni atto necessario e di servirsi del numero destinato dagli officiali come nel cap. MIX.

    XIX – Se al Monte pervenisse qualche bene stabile, il Monte può alienarlo: sia lecito agli officiali insieme ai deputati di venderlo senza licenza dei superiori o solennità giudiziaria e comprare altri stabili, e per le entrate si esegua la volontà di chi lascia.

    XX – Che inoltre il governatore, assistenti, deputati e padre della congregazione abbiano autorità di mutare, cassare, alterare detti statuti, aggiungervi, scemare, secondo il bisogno del Monte e l’esperienza del tempo, mutandoli in cose essenziali, e abbia da confermare SE.

    XXI – Si possono fare al Monte lasciti con obbligo perpetuo di messe o di altra opera purché non sia il Monte solo ad amministrare senza guadagno alcuno; cioè se apparisse qualche guadagno che almeno il Monte non perda in questa amministrazione se potrà ricevere ogni legato.

    XXII – Si priva il Monte della libertà che avesse da impetrare il “more magnum” per soddisfare obbligo delle messe e legati volendo che ciascuno goda esplicitamente di quelle messe che lascerà.

    XXIII – Non possa il governatore o altro officiale e ministro avvalersi dei denari del Monte né per se né per altri, e in caso che se ne avvalesse in qualsivoglia maniera sia privato dell’officio e resti incapace per sempre, e in suo luogo gli officiali che restano eleggano un altro, e lui resterà debitore e significato della somma di cui si è avvalso nel modo che si prescrive nel cap. XV.

    XXIV – Si supplica SE che si degni in nome suo e dei suoi legittimi successori di accettare le richieste di questo Sacro Monte, deliberando e volendo che in virtù dei presenti capitoli per ogni miglioria s’intenda fatta protesta che la suddetta opera con tutte le cose pertinenti ad essa, ora e per sempre in futuro, sia sottoposta sotto il governo, reggimento, protezione ed alla giurisdizione Reale e amministrata da governatori laici come si è detto sopra e che nessuno possa ingerire, intromettere e intricare come Monte fondato da laici, perché così tutti i fratelli della congregazione dando il loro bene in elemosina al Monte e così daranno tutti gli altri, altrimenti il Monte non sarà eretto.

    XXV – Si prega ancora SE che ci dia un officiale perpetuo per delegato ordinario di tutte le cause e controversie o pendenze del Monte, il quale non abbia alcuna autorità nell’amministrare se per sorte non fosse eletto per alcuno officio trovandosi fratello della nostra congregazione.

    Munito di Regio Assenso l’11 febbraio 1633

L’attività dell’Arciconfraternita del SS. Crocifisso trova, però, un freno nel 1966, quando l’Ordinario Diocesano decretò la sospensione di tutte le Confraternite di Sessa Aurunca, che vissero un lungo periodo di gestione commissariale ecclesiastica. L’Arciconfraternita del SS. Crocifisso e Monte dei Morti fu però la prima ad essere ricostituita dallo stesso Ordinario Diocesano nel mese di Dicembre 1981. Da quel momento ha ripreso in pieno la sua attività, cercando di conciliare le esigenze di modernità con il massimo rispetto della tradizione.

Oggi la confraternita, solo maschile, conta ben 122 confratelli, ed è particolarmente attiva nel settore dell’assistenza ai bisognosi ed ai meno abbienti. Molta cura viene anche riposta nella conservazione e nel mantenimento del cospicuo patrimonio storico-artistico della Congrega ed in particolare dei Misteri e delle Cappelle Cimiteriali. I suoi confratelli si riuniscono, per la celebrazione della S. Messa comunitaria ogni 1° Venerdì del mese, in occasione dell’Esaltazione della Croce, il 2 novembre presso la Cappella Cimiteriale, e per l’Ottavario dei Defunti, quando in una suggestiva cerimonia si distribuisce ai partecipanti pane scuro ed un rametto di rosmarino (simboli di morte e di resurrezione).

L’Arciconfraternita, inoltre, organizza corsi di catechesi per i confratelli e per i novizi, incontri di riflessione ed accrescimento interiore e ritiri spirituali nei momenti forti del calendario liturgico, oltre a due processioni, in occasione del Corpus Domini e per la Festa dei Santi Patroni di Sessa Aurunca nella giornata del Lunedì in Albis. Vengono organizzati anche pellegrinaggi, convegni ed incontri con altre confraternite del SS. Crocifisso italiane e straniere. La particolarità dell’Arciconfraternita, però, è nel suo essere protagonista delle più belle manifestazioni della Quaresima e della Settimana Santa di Sessa Aurunca: i Sermoni dei Venerdì di Marzo, la Via Crucis nelle Domeniche di Quaresima, il canto del Miserere, la Processione Penitenziale del Martedì Santo, la celebrazione dell’Ufficio delle Tenebre e soprattutto la notissima Processione dei Misteri del Venerdì Santo.